Angelino Alfano, 39 anni compiuti lo scorso 31 ottobre, laurea in giurisprudenza all'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, avvocato, Ministro della Giustizia dal maggio 2008 nel quarto
governo Berlusconi, è uno che non le manda a dire.“Nel campo della giustizia ogni ritardo si
traduce in danno per i cittadini e l'indecisionismo diventa uno strumento fallace che decreta
inesorabilmente la disintegrazione di un intero sistema”: è quanto si legge in un articolo vergato di
pugno dal Ministro sul Panorama del 22 ottobre 2009. Urgono riforme, dunque. Il perchè è sotto gli
occhi di tutti.
Tanto la giustizia civile quanto quella penale languono in un limbo morale e materiale che
rappresenta uno dei principali freni ad una ripresa economica che scalpita ma arranca.
L'iniezione di adrenalina richiesta dalle imprese a Giulio Tremonti in questi mesi, infatti, non può
non riguardare – tra l'altro – l'accelerazione dei processi, così da garantire la certezza dei rapporti
giuridici, quindi dei traffici. La Confindustria, su questo, ha espresso posizioni chiare evidenziando
come il danno per la lentezza dei procedimenti civili (attesa media 960 giorni per una sentenza di
primo grado, che diventano 1.500 in appello) è incalcolabile se si pensa, per metterla in
giuridichese, da una parte al danno emergente in termini di pagamenti mancati, forniture perse e
fallimenti conseguenti, e dall'altra al lucro cessante, cioè alla perdita di investimenti esteri causati
dallo scetticismo nei confronti del nostro sistema di giustizia civile.
In questo senso lo sforzo del governo concretizzatosi nell'accorciamento dei termini nel processo
civile, da una parte, e nell'impegno a ottimizzare il sistema dei pagamenti della pubblica
amministrazione rappresenta un segnale di importanza non trascurabile.
Ma non c'è solo questo. L'impellenza di una riforma della giustizia in Italia è in realtà lo specchio di
un'esigenza di cambiamento che assume contorni ben più ampi. La XVI legislatura non ha solo il
compito di ripristinare e rilanciare l'economia, ma soprattutto di ridisegnare la democrazia.
Il passaggio, naturalmente, non è indolore. Se infatti sul nodo dell'economia si è sempre per lo più
tutti d'accordo – vedi il taglio dell'Irap – la matassa delle riforme istituzionali è decisamente più
ardua da sbrogliare.
Ciò non toglie che sempre più vigorosamente le forze della costituzione materiale, cioè il tessuto
sociale economico e politico dell'italia contemporanea, richiedono a gran voce un riconoscimento
anche normativo con interventi precisi e specifici. E' quanto è emerso, d'altronde, dal convegno
tenuto il 16 ottobre scorso a Roma celebrativo dei vent'anni del Codice di procedura penale, indetto
congiuntamente dalla prestigiosa rivista Giustizia Penale, diretta dal Prof. Avv. Pietro Nocita, e
dall'Unione delle Camere Penali Italiane, presieduta dal Prof. Avv. Oreste Dominioni. Tanti i temi
affrontati, dal rapporto tra PM e polizia giudiziaria, al ruolo ed efficacia dei riti speciali, passando
per i poteri probatori delle parti. Molti anche i partecipanti illustri che hanno contribuito ad
alimentare il dibattito e il confronto su di essi, accademici ma anche politici di razza come
l'Onorevole Gaetano Pecorella e il Senatore Giuseppe Valentino (sponda pdl) o gli Onorevoli Salvi
e Pisapia (area centrosinistra) e – last ma per niente least – Luca Palamara, presidente
dell'Associazione Nazionale Magistrati.
Tra le relazioni di sicuro pregio tecnico giuridico, infatti, la parte del leone se l'è aggiudicata, con
picchi da derby calcistico, la questione degli interventi su carriere dei magistrati, obbligatorietà
dell'azione penale, riforma delle norme costituzionali sulla giustizia.
Sulla separazione delle carriere di magistrati giudicanti e requirenti, è noto a quanti abbiano avuto il
piacere (!) di sfogliare un qualsiasi manuale di diritto processuale penale che un'effettiva attuazione
del principio di terzietà del giudice richiede una assoluta estraneità ed equidistanza del giudice dalle
parti, che in concreto non può che essere compromessa dalla comunanza professionale tra organi
giudicanti e organi requirenti. D'altro canto al cittadino non serve una laurea per intuire quanto la
vicinanza delle scrivanie e i caffè al bar del tribunale (per non parlare delle contiguità politiche)
possano seriamente inficiare la serenità di giudizio così che possa darsi, poniamo, che l'inflizione di
una misura cautelare o l'accoglimento di una richiesta di rinvio a giudizio, divenga una questione di
reciproca cortesia o rispetto tra magistrati, più che quello che davvero è, cioè una decisione sulla
libertà individuale.
In questo contesto la riforma Castelli confermata poi da quella Mastella, ha per la prima volta
introdotto un limite di certa consistenza al passaggio tra funzioni, ponendo un tetto di quattro
passaggi e richiedendo una procedura sostanzialmente concorsuale per ciascun mutamento, oltre
all'obbligo di esercitare presso un tribunale diverso da quello di provenienza.
Ci si potrebbe chiedere se tale normativa possa soddisfare il requisito di indipendenza psichica. Ma
chiederlo agli avvocati sarebbe semplicemente retorico. La stessa ANM fatica a dare argomenti che
scaccino l'ombra del no ideologico, a fronte di una forse sorprendente convergenza politica,
testimoniata dalla posizione assunta dagli stessi Salvi e Pisapia nel su menzionato convegno.
In ogni caso, un simile intervento imporrebbe probabilmente interventi anche di carattere
costituzionale, dovendo in qualche misura modificare il regime di distinzione tra funzioni così come
delineato nell'art 107, oltre alla necessità di un organo di governo autonomo specifico per i
magistrati del Pubblico Ministero, con un intervento sull'art. 104.
Tale modifica, comunque, non andrebbe a minare in alcun modo l'indipendenza dei magistrati
dell'accusa, per i quali potrebbero comunque essere mantenute delle procedure di accesso
concorsuali, insieme con le garanzie costituzionali nei confronti dell'esecutivo. Posto che, come ha
sottolineato Valentino, non bisogna essere pregiudiziali in materia tanto di rapporti con l'esecutivo,
quanto di eleggibilità popolare, vista l'esperienza francese e quella americana.
Altro punto dolente, l'obbligatorietà dell'azione penale, oggetto dell'art. 112 della Costituzione. Una
bella e nobile fiaba. Anche in questo ambito, come dice Paolo Tonini nella premessa al suo Manuale
di procedura penale, si è manifestato “il vecchio vizio idealista di non preoccuparsi di rapportare i
fini ai mezzi”: in sostanza, la predica è ottima, molto più difficile la razzolata. Anche qui prevale
l'immediatezza dell'osservazione rispetto al ragionamento tecnico, cosicchè è di assoluta evidenza
l'irrealtà e l'irrealizzabilità dell'obiettivo costituzionale, da una parte, e la pericolosità, dall'altra.
L'idea che i PM abbiano il dovere e siano quindi messi nella condizione di perseguire puntualmente
ogni fatto di reato presupporrebbe, infatti, o che il numero di reati previsti dalla legge siano di
numero leggermente superiore a quello delle dita delle mani, o al contrario che vi siano tanti PM, e
quindi cancellieri, uffici e ufficiali giudiziari e ovviamente giudici e carceri, da perseguire anche
l'ultimo spacciatore o il più lontano diffamatore. Se quindi la pletora di norme incriminatrici sparse
nel nostro sistema giuridico richiederebbe diverse decine di paia di mani per essere quantificata, in
altro senso coprire finanziariamente tutte le notizie di reato provocherebbe un divertente
esaurimento nervoso a Tremonti e una simpatica argentinizzazione della capacità finanziaria
italiana.
Naturalmente a far fronte a queste problematiche, nel silenzio del legislatore e della politica, ci han
pensato loro, le procure. Ad esempio, con la circolare del 2007 cosiddetta “Maddalena”, dal
Procuratore capo di Torino che l'ha emessa, pure in certa misura rivista e “criticata” dal CSM, il
Procuratore, nelle sue vesti di capo dell'ufficio, ha in estrema sintesi dato queste direttive: non ci
sono risorse per tutte le vertenze, quindi i magistrati della procura dovranno dare priorità a quelle
che possono essere ritenute utili e serie, cioè secondo una scala di gravità dei reati e con riferimento
alla possibilità che si risolvano in nulla di fatto (es. per probabile prescrizione). Vale a dire,
selezione semidiscrezionale delle notizie di reato.
Ecco allora emergere la pericolosità di questa situazione: in un senso la previsione dell'art. 112 da'
luogo ad una mistificazione, per la quale in teoria il PM persegue sempre e comunque in presenza di
una notizia di reato mentre di fatto i magistrati sono costretti a selezionare le notizie di reato, dando
luogo ad una petizione di principio di uguaglianza di trattamento perennemente sconfessata e che
però copre e sottrae dall'attenzione e dal controllo popolare la gestione dell'accusa da parte dei PM;
in un altro senso la selezione dei reati da perseguire ad opera dei procuratori trasferisce – in via di
fatto – su di essi un potere e una funzione sostanzialmente legislativa quale è quella di
individuazione delle fattispecie penalmente sanzionate, con una conseguente depenalizzazione di
alcune fattispecie di reato al di fuori di qualunque decisione o controllo politico e quindi
democratico.
A fronte di queste considerazioni, poi, non serve ribadire che il Pubblico Ministero ha il compito
pubblico di contribuire alla ricerca della verità, anche ricercando e rinvenendo elementi a favore
dell'imputato: come osservava Pecorella al Presidente Palamara, infatti, in un processo di parti, in
cui cioè si contrappongono in posizione di equilibrio (ricordate la bilancia?...) accusa e difesa, “la
difesa la facciamo noi (avvocati, nda), voi che c'entrate?”.
In definitiva, si possono trarre alcune conclusioni pratiche di grande rilevanza dalle tendenze
descritte.
Se è vero che una serie di ragioni storiche, sociali, economiche, ha dato luogo ad una democrazia
incompiuta, ad un identità nazionale italiana che mai ha raggiunto l'intensità e l'orgoglio di altre
nazioni come gli Stati Uniti d'America, o le grandi nazioni europee, come testimoniato dalle
lacerazioni che hanno attraversato e attraversano l'Italia (basti pensare alla sempiterna
polarizzazione politica o al divario nord-sud), dopo 60 anni di vigenza della Costituzione, lungi
dall'attenuarsi, le divaricazioni vanno estendendosi, minando alla radice la compattezza, la
sicurezza e la solidarietà della Repubblica.
Se dunque è vero che la maturazione della democrazia e il riconoscimento delle nuove tendenze
diffuse nella società Italiana passa per le riforme, queste riforme sono improrogabili. Bisogna
quindi muoversi spediti verso la modifica e l'aggiornamento di quelle disposizioni anche
costituzionali che non soddisfano più tali tendenze, da quelle sul sistema politico e di governo a
quelle sul sistema della giustizia, abbandonando approcci pregiudiziali e conservatori per un
malinteso ossequio ad una Carta che essa stessa ricorda, all'art. 138, che non è immodificabile,
manco fossero le tavole della legge abramitica. Un cambiamento in cui credere. Si può fare.
Michelangelo Granato
Commenti
copia-incolla dal Giornale?
"l'obbligatorietà dell'azione penale, oggetto dell'art. 112 della Costituzione. Una
bella e nobile fiaba."
in realtà è un semplice corollario dell'articolo 3 "la legge è uguale per tutti".
se alcuni reati non sono graditi dal parlamento basta semplicemente cancellarli.
Piuttosto è questa la posizione in tema di Giustizia dell'intero gruppo studentesco?
Replica
Innanzi tutto tengo a ringraziarti per il commento, che rappresenta un'ottima occasione di confronto su un tema che non può naturalmente esaurirsi in un articolo (per quanto lungo!).
Detto questo, quanto tu eccepisci è proprio il punto problematico dell'art. 112, portato del principio di uguaglianza anche sostanziale tra i cittadini, che rende non certo facile elaborare una proposta di revisione credibile.
Eppure s'ha da fare. Il fatto è, come sottolineo nell'articolo, l'evidente frizione tra l'astratto e il concreto, per la quale la cancellazione cui accenni non avviene per vie parlamentari, quindi democratiche, ma sulla base di "criteri di priorità" o "direttive" autoprodotte all'interno degli uffici. Certo il Parlamento in questo campo, come purtroppo del resto in altri, è cronicamente in ritardo. Ma è evidente che ciò va contro il principio di uguaglianza dal momento che tale situazione può dar luogo a scelte anche molto diverse tra i vari uffici nazionali,cosicchè quello che a Messina si persegue, a Brescia può posticiparsi. Occorre uniformità.
Come dicevo all'inizio, non è facile trovare una soluzione di superamento che mantenga intatta la valenza dell'art. 3. Tra i tecnici che ho ascoltato nella sede citata in articolo,la proposta era quella di dare luogo ad un sistema a discrezionalità vincolata, cioè consentire una selezione entro parametri ben precisi ed uniformi, predeterminati per legge.
In ogni caso il senso che volevo dare era che questi ed altri interventi devono innestarsi all'interno di riforme dal respiro ampio, in grado di rileggere complessivamente il sistema democratico, con spirito costituente e senza conservatorismi dannosi e controproducenti. Il cuore oltre l'ostacolo, insomma, e la Costituzione ce lo consente, nei limiti della forma repubblicana.
Chiaro quindi, che, sul tema, buttarla in politica non è certo utile ad un riformismo serio, visto che per modifiche di questa entità ed importanza occorre serenità e concordia sociale ma anche la capacità di "rinnegare se stessi", cioè evitare approcci dogmatici e idolatri. In particolare mi riferisco alla magistratura, che, fuori da polemiche di basso livello, deve essere vista per quella che è, cioè una categoria professionale di uomini in carne ed ossa, che, al pari di tutte le altre, non è esente da derive corporativiste.
Quanto al gruppo studentesco, naturalmente scrivo a titolo personale su una rivista in un contesto di stima reciproca. Penso comunque che la forza di Svolta sia proprio il pluralismo e la grande capacità di rimanere "sul pezzo", cioè incollati sulle esigenze concrete di tutti gli studenti universitari del Poli, con qualche digressione che guardano allo studente anche come persona.
Mi sono nuovamente dilungato, pardon.
Cordialmente,
Michelangelo Granato